Articolo 1
SCOPO DEL REGOLAMENTO
Il funzionamento tecnico amministrativo della FNDI – Federazione Nazionale della Distribuzione Industriale - è retto, oltre che dalle disposizioni dell’atto costitutivo e dello Statuto da questo Regolamento attuativo che vincola tutte le imprese associate.
Articolo 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il numero degli associati è illimitato.All’Associazione possono partecipare le imprese in qualunque forma costituite esercenti il commercio all’ingrosso e al dettaglio delle merci previste nella tabella merceologia XIII di cui alla legge 11.6.1971 n. 426 e al D.M. 30.8.71 e successive modifiche, legalmente operanti ed aventi sede nel territorio nazionale e all’estero. Dette imprese, oltre a possedere i requisiti di cui all’art. 2 della legge 12.8.1977 n. 675, devono:a. essere iscritte alla C.C.I.A.A. da almeno due anni cumulati con eventuali modifiche intervenute: b. possedere referenze commerciali ineccepibili secondo il giudizio insindacabile del Comitato Direttivo e che comunque non siano sottoposte a procedure concorsuali e non si trovino in stato di insolvenza; c. realizzare almeno la metà più uno del proprio giro d’affari con l’attività di distribuzione di prodotti e componenti industriali; di. fornire servizi che includano la gestione degli stock di proprietà dell’azienda, la suddivisione delle spedizioni all’ingrosso, la loro consegna, l’estensione del credito e l’offerta dell’assistenza tecnica e di vendita;e. possedere scorte di proprietà per un valore non inferiore ai 50.000 €.Inoltre possono ottenere la qualità di associati secondo il giudizio insindacabile del Comitato Direttivo, enti, istituti, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui sopra purché perseguano finalità analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l’attività delle imprese nel settore della distribuzione industriale.
Articolo 3
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve contenere le dichiarazioni di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo Statuto, da questo Regolamento di attuazione e dal Codice etico e dalla Carta dei Valori Associativi e deve essere presentata nelle forme e agli Organi indicati dall’art. 6 dello Statuto.Essa dovrà inoltre contenere l’esatta denominazione dell’impresa, la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l’attività effettivamente svolta e l’indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta, il fatturato conseguito nell’esercizio precedente.La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da:a. dichiarazione attestante la conoscenza delle norme statutarie nonché quelle del regolamento in atto e l’accettazione di ogni clausola in essi contenute;b. accettazione dei contributi associativi che vengono determinati annualmente dal Comitato e dall’Assemblea come previsto dagli Artt. 8 e 16 dello Statuto;c. foglio notizie o questionario predisposto dall’Associazione debitamente compilato in ogni sua parte;d. versamento dei contributi associativi previsti secondo gli artt. 8 e 16 dello Statuto.La domanda di ammissione proveniente da una società che presenti un’intestazione fiduciaria, anche parziale, delle proprie quote o azioni, deve essere accompagnata dalla documentazione che il Comitato Direttivo ritiene idonea all’individuazione dell’effettiva compagine sociale.
Articolo 4
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il Comitato Direttivo, previo esame dell’idoneità dell’istanza e dei documenti a corredo esamina le domande di ammissione all’Associazione.La domanda di ammissione è accolta quando il Comitato Direttivo abbia espresso parere favorevole.La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta a impegnativa e l’aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.La delibera di ammissione all’Associazione dovrà essere comunicata all’impresa interessata entro trenta giorni, a mezzo di lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, a cura del Comitato Direttivo che ne fisserà la decorrenza.La decisione di non accoglimento della domanda di ammissione per la quale, peraltro, non incombe l’obbligo di motivazione, dovrà essere comunicata all’impresa interessata con contestuale rimborso dei contributi associativi in precedenza versati.
Articolo 5
DECORRENZA AMMISSIONE
La qualità di associato viene acquisita, previo versamento dei contributi associativi annuali come sopra indicati, dalla data fissata dal Comitato Direttivo.
Articolo 6
ASSOCIATO AGGREGATO
Lo status di “associato aggregato” può essere acquisito da enti, istituti, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 2, purché perseguano finalità analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l’attività delle imprese nel settore della distribuzione industriale.Il Comitato Direttivo ha la facoltà di determinare l’ammontare della quota associativa senza ricorrere all’approvazione dell’Assemblea valutando caso per caso, come stabilito dall’art. 16 dello Statuto.La qualifica di “associato aggregato” si acquisisce mediante apposita istanza, a firma del titolare o rappresentante legale, rivolta al Comitato Direttivo dell’Associazione.Il Comitato Direttivo può, con apposita delibera motivata, rifiutare l’aggregazione ad un’impresa che, per situazioni contingenti venga a trovarsi in una posizione di incompatibilità con gli scopi associativi.
Articolo 7
DIRITTI E DOVERI DELL’ASSOCIATO AGGREGATO
L’Associato aggregato è tenuto ad uniformarsi alle direttive programmatiche dell’Associazione e, comunque, ad osservare gli stessi obblighi dell’Associato.L’Associato aggregato non ha diritto al voto previsto dall’Art. 9 dello Statuto.
Articolo 8
CONTROLLI
Il Comitato Direttivo potrà disporre che ogni associato fornisca i dati, le notizie e ogni altra informazione in conformità con le normative e le leggi vigenti, secondo criteri omogenei e standardizzati, utilizzando, se del caso, formulari, questionari e modulistica normalizzata.L’Associazione si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento la sussistenza in capo ad ogni impresa dei requisiti di appartenenza all’Associazione.
Milano, 3 marzo 2004
Precedente Regolamento FNDI
Articolo 1
SCOPO DEL REGOLAMENTO
Il funzionamento tecnico amministrativo della FNDI – Federazione Nazionale della Distribuzione Industriale - è retto, oltre che dalle disposizioni dell’atto costitutivo e dello Statuto da questo Regolamento attuativo che vincola tutte le imprese associate.
Articolo 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il numero degli associati è illimitato. All’Associazione possono partecipare le imprese in qualunque forma costituite esercenti il commercio all’ingrosso e al dettaglio delle merci previste nella tabella merceologia XIII di cui alla legge 11.6.1971 n. 426 e al D.M. 30.8.71 e successive modifiche, legalmente operanti ed aventi sede nel territorio nazionale e all’estero. Dette imprese, oltre a possedere i requisiti di cui all’art. 2 della legge 12.8.1977 n. 675, devono dimostrare: di essere iscritte alla C.C.I.A.A. da almeno due anni cumulati con eventuali modifiche intervenute: di possedere referenze commerciali ineccepibili secondo il giudizio insindacabile del Comitato Direttivo e che comunque non siano sottoposte a procedure concorsuali e non si trovino in stato di insolvenza; di realizzare almeno la metà più uno del proprio giro d’affari con l’attività di distribuzione di prodotti e componenti industriali, da cui sono state escluse la produzione e l’attività di commercializzazione di prodotti e componenti industriali che sia assimilabile alla figura della filiale nazionale della casa produttrice; di fornire servizi che includano la gestione degli stock di proprietà dell’azienda, la suddivisione delle spedizioni all’ingrosso, la loro consegna, l’estensione del credito e l’offerta dell’assistenza tecnica e di vendita; di possedere scorte di proprietà per un valore non inferiore ai 100 milioni. Inoltre possono ottenere la qualità di associati secondo il giudizio insindacabile del Comitato Direttivo, enti, istituti, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al secondo comma purché perseguano finalità analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l’attività delle imprese nel settore della distribuzione industriale.
Articolo 3
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve contenere le dichiarazioni di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo Statuto, da questo Regolamento di attuazione e dal Codice Comportamentale dell’Associazione e deve essere presentata nelle forme e agli Organi indicati dall’art. 6 dello Statuto. Essa dovrà inoltre contenere l’esatta denominazione dell’impresa, la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l’attività effettivamente svolta e l’indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta. La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da: dichiarazione attestante la conoscenza delle norme statutarie nonché quelle del regolamento in atto e l’accettazione di ogni clausola in essi contenute e dell’ammontare dei contributi associativi; accettazione dei contributi associativi che vengono determinati annualmente dall’Assemblea come previsto dall’art. 8 dello Statuto; certificato CCIAA di data non inferiore a tre mesi; foglio notizie o questionario predisposto dall’Associazione debitamente compilato in ogni sua parte; se trattasi di società, la dichiarazione che non sia appartenente ad altre società che non abbiano le caratteristiche previste dall’art. 2; versamento dei contributi associativi previsti secondo l’art. 8 dello Statuto. La domanda di ammissione proveniente da una società che presenti un’intestazione fiduciaria, anche parziale, delle proprie quote o azioni, deve essere accompagnata dalla documentazione che il Comitato Direttivo ritiene idonea all’individuazione dell’effettiva compagine sociale.
Articolo 4
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il Comitato Direttivo, previo esame dell’idoneità dell’istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere motivato in forma scritta, esamina le domande di ammissione all’Associazione. La domanda di ammissione è accolta quando il Comitato Direttivo abbia espresso parere favorevole. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta a impegnativa e l’aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. La delibera di ammissione all’Associazione dovrà essere comunicata all’impresa interessata entro trenta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura del Comitato Direttivo che ne fisserà la decorrenza. Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento per la quale, peraltro, non incombe l’obbligo di motivazione, con contestuale rimborso dei contributi associativi in precedenza versati.
Articolo 5
DECORRENZA AMMISSIONE
La qualità di associato viene acquisita, previo versamento dei contributi associativi come sopra indicati, dalla data fissata dal Comitato Direttivo.
Articolo 6
ASSOCIATO AGGREGATO
Lo status di "associato aggregato" può essere acquisito da enti, istituti, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 2, purché perseguano finalità analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l’attività delle imprese nel settore della distribuzione industriale. La qualifica di "associato aggregato" si acquisisce mediante apposita istanza, a firma del titolare o rappresentante legale, rivolta al Comitato Direttivo dell’Associazione, accompagnata dalla documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti che precedono. Il Comitato Direttivo può, con apposita delibera motivata, rifiutare l’aggregazione ad un’impresa che, per situazioni contingenti venga a trovarsi in una posizione di incompatibilità con gli scopi associativi.
Articolo 7
DIRITTI E DOVERI DELL’ASSOCIATO AGGREGATO
L’Associato aggregato è tenuto ad uniformarsi alle direttive programmatiche dell’Associazione e, comunque, ad osservare gli stessi obblighi dell’Associato. L’Associato aggregato non ha diritto al voto previsto dall’Art. 9 dello Statuto.
Articolo 8
CONTROLLI
Il Comitato Direttivo potrà disporre che ogni associato fornisca i dati, le notizie e ogni altra informazione in conformità con le normative e le leggi vigenti, secondo criteri omogenei e standardizzati, utilizzando, se del caso, formulari, questionari e modulistica normalizzata. L’Associazione si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento la sussistenza in capo ad ogni impresa dei requisiti di appartenenza all’Associazione. Indipendentemente dai controlli di cui sopra, ogni tre anni l’Associazione procede ad una verifica dei requisiti di appartenenza. Milano, 18 febbraio 2000